Quantificazioni economiche rispettate (da cui la certificazione positiva del contratto) e parte normativa con sufficienti novità per poter ridisegnare la contrattazione che verrà. Ma dal punto di vista della premialità il contratto del personale sanitario fa un buco nell’acqua. La Corte dei Conti ha pubblicato il referto definitivo sull’”Ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità per il triennio 2016-2018” (delibera del 5 giugno 2018 delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 7/SSRRCO/CCN/18). Dodici pagine che dopo aver elencato gli aspetti positivi dal punto di vista normativo del nuovo contratto, mettono – come accaduto finora per tutti i contratti sottoscritti – il dito nella “ferita” aperta del mancato riconoscimento della premialità. Bene il criterio di relazione sindacali basato sulla partecipazione e sulla contrattazione integrativa. Buona anche la previsione di un Organismo paritetico per l’innovazione. E “innovativo” è il “Confronto regionale” che dà la possibilità alle Regioni, nel rispetto dell’autonomia contrattuale delle aziende e degli enti, “di emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa su alcune materie specifiche” che sono “da una parte, uno strumento necessario a garanzia dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, dall’altra, un presidio necessario per la verifica delle condizioni per il riconoscimento delle risorse aggiuntive regionali anche sotto il profilo della compatibilità e sostenibilità finanziaria dei diversi sistemi sanitari regionali”. L’elemento innovativo, rispetto al passato, è dato dalla previsione della tipologia generale degli incarichi funzionali legati allo svolgimento, per i ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale (categoria D), di funzioni che prevedono la diretta assunzione di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza. Nell’ambito poi degli incarichi funzionali sono distinti un incarico di organizzazione e un incarico professionale. Gli incarichi di organizzazione sono sovraordinati agli incarichi professionali. Gli incarichi di organizzazione e professionali sono previsti al posto dei precedenti incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento”. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati, per una durata massima di 10 anni, ma solo a seguito di valutazione positiva. Sotto il profilo normativo è confermata l’abolizione delle “fasce di merito”, con previsione dell’attribuzione, ai dipendenti che ricevono valutazioni più elevate, di una maggiorazione del premio individuale, che non potrà essere inferiore al 30% del valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente. Il fatto che le risorse siano destinate solo alla rivalutazione della retribuzione tabellare ignorando i trattamenti accessori, non piace alla Corte dei conti che nel referto la definisce “una scelta che, ad avviso della Corte, al di là dei profili di compatibilità economica, non appare in linea con gli atti di indirizzo, in cui si sottolineava che le risorse contrattuali avrebbero dovuto essere distribuite secondo un criterio di proporzionalità tra le voci retributive”.
