A cura del dott. Pasquale Ortasi

Mag 24, 2019

Mercoledì e giovedì si sono dibattuti i primi 16 articoli della Bozza Sisac, tranne l’art 5, che è stato rimandato al prosieguo di trattativa, e il 15, perchè mancante. Di seguito i punti salienti: Nei riferimenti di legge sono stati aggiunti: Visto l’articolo 9 del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12; Visto l’articolo 12 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito… e successive modifiche e integrazioni;

Art. 1 – si propone di riorganizzare le cure primarie, in ottemperanza alla Legge Balduzzi, ma sparisce il termine UCCP. Art. 2 –  viene istituito il ruolo unico di assistenza primaria. L’assetto organizzativo è determinato dalla programmazione regionale nel rispetto della normativa vigente e del presente ACN. Art. 3 –  g) la responsabilità delle Regioni e delle Aziende Sanitarie nei confronti della piena applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale. Art. 4 – pressochè invariato Art. 5 – rimandato Art.6 –  invariato Art. 7 – comma 1 rimandato come l’Art. 5 comma 2 vengono confermate le AFT (monoprofessionali), le UCCP vengono sostituite da forme organizzative multiprofessionali tenendo conto delle caratteristiche territoriali e demografiche, salvaguardando il principio dell’equità di accesso alle cure, attraverso una gradualità della complessità organizzativa (quindi si prospettano forme diverse di aggregazione, a complessità crescente, da medico singolo con operatori di supporto quali personale di studio e infermieristico fino a strutture molto complesse di pertinenza distrettuale, con i cui i medici dovranno essere in contatto e condividere dei PDTA, ma non necessariamente operare all’interno di esse). la lettera c)sostituzione di tutte le forme associative e aggregazioni funzionali e/o strutturali esistenticon le nuove forme organizzative (AFT e UCCP) è stata cancellata. Art 8 – comma 3 Ogni AFT è collegata funzionalmente alla propria forma organizzativa multiprofessionale di riferimento. Tutti i medici del ruolo unico di assistenza primaria si raccordano tramite le AFT alle attività della forma organizzativa multiprofessionale di riferimento nel rispetto della programmazione regionale. Ferma restando la diffusione capillare dei presidi dei medici del ruolo unico di assistenza primaria, le Regioni, in relazione a specifiche caratteristiche demografiche e/oorogeografiche, possono prevedere la istituzione della AFT presso la sede della forma organizzativa multiprofessionale di riferimento. Art 9 – Coordinatore della forma organizzativa multiprofessionale: si è dibattuto molto su modalità di nomina, caratteristiche professionali, ecc. senza arrivare a una forma consolidata dell’articolo: ci si tornerà sopra. Art.10 – Comitato Regionale: rimarcata la diversità fra Comitato Regionale e Tavolo trattante. Sono ammesse tutte le sigle che che hanno sottoscritto l’ACN. Cassata l’ipotesi di dover aver il 5% anche in sede locale. Unica condizione: purché dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale (cioè per mandare qualcuno al Comitato occorre che questo qualcuno esista e sia conosciuto. Art.11 – Comitato Aziendale: anche qui sparisce il limite del 5%, basta aver firmato l’AIR e avere almeno un rappresentante individuato Art. 12 – invariato Art. 13 – Rappresentanza sindacale: qui abbiamo trovato un muro. Quello che siamo riusciti per ora a strappare è che l’unificazione delle deleghe imputate a un nuovo soggetto sindacale non abbia come disponibilità temporale un anno dall’entrata in vigore dell’ACN, ma due anni … poi vedremo Art. 14 – pressochè invariato Art. 15 – mancante Art. 16 – Discussione interrotta