Decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014: le riflessioni del dottor Paolo Quarto

Lug 3, 2014

Pur tenendo conto che le abrogazioni contenute nel 1° comma dell’art.1 del decreto 90/2014, non riguardano direttamente i dirigenti medici, il blocco dei trattenimenti in servizio sembrerebbe di portata generale perché riferito a tutti i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche individuate dall’ art 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n, 165. Nel testo del decreto non sono state previste eccezioni per i dirigenti medici, per i quali il trattenimento in servizio era però disciplinato da una norma diversa dall’art 16 del decreto legislativo 503/1992. Ricordo che in base a tale disposizione (art 15 nonies della legge di riforma del SSN come modificato dalla legge 183/2010), il trattenimento in servizio, per i medici e i veterinari, era previsto e disposto (senza possibilità di valutazioni discrezionali delle ASL), su istanza dell’interessato al compimento del 65° anno di età, fino al completamento dei 40 anni di servizio effettivo, ma non oltre il 70° anno di età. Rimane quindi il dubbio che il decreto abbia voluto eliminare soltanto i trattenimenti in servizio ex art. 16 del decreto legislativo. Ritengo che comunque abbia portata generale la disposizione contenuta nel comma 5, che richiama l’applicabilità dell’art 72 del decreto legge 112/2008, in base a cui le Amministrazioni Pubbliche possono risolvere, con un preavviso di 6 mesi, il rapporto di lavoro dei propri dipendenti al maturare dei requisiti di accesso al pensionamento Tali requisiti, nel 2014, secondo la riforma Fornero, per gli iscritti che li maturano dopo il 31 dicembre 2011, sono:

  • per gli uomini, l’età di 66 anni e 3 mesi oppure, a qualsiasi età, l’anzianità contributiva di 42 anni e 6 mesi;
  • per le donne, l’età di 66 anni e 3 mesi oppure, a qualsiasi età, l’anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi.

In base allo stesso art 72 del decreto legge 112, le Amministrazioni Pubbliche possono ovviamente risolvere, con un preavviso di 6 mesi, il rapporto di lavoro dei dipendenti compresi i dirigenti medici responsabili di struttura complessa) che, prima del 2012, avevano già completato 40 anni di anzianità contributiva I requisiti anagrafici e di anzianità contributiva prima riportati subiranno nel 2015 un adeguamento proporzionale all’incremento della speranza di vita residua registrata nel triennio precedente (qualche mese in più) Ricordo che quando fu emanato nel 2008 il decreto 112, si pose il problema della legittimità della norma perché discriminatoria rispetto a coloro che non avevano riscattato anni di laurea e di specializzazione. Tale problema si pone quindi nuovamente ora Faccio rilevare che l’ espressione “possono risolvere” contenuta nell’ art. 72, comma 11, implica discrezionalità nelle decisioni di collocamento a riposo. Sarà quindi necessario ed opportuno attendere le circolari ministeriali di illustrazione e di chiarimento delle norme.