Ennesima seduta interlocutoria

Dic 5, 2016

2. Il 118 non puo’ essere passato alla dipendenza con sanatoria perchè servirebbe un titolo di specialit’. Si solleciteranno soluzioni legislative che consentano di superare il vaglio della normativa europea. 3. La Sisac, una volta siglato l’ACN, per natura istituzionale si rapporta solo con le Regioni e i suoi pareri non sono pro-veritate, ma solo pareri al servizio delle Regioni. Per mantenere un rapporto continuativo con le OO.SS., cassato l’Osservatorio Nazionale, si proporra’ un Tavolo Nazionale di Consultazione con le OO.SS. che dovra’ riunirsi almeno una volta all’anno per un confronto in tempo reale su criticita’ nell’applicazione dell’ACN e per formulare eventuale correzioni che consentano i risultati migliori possibili. 4. I Comitati Regionali e Aziendali devono essere paritari (50% parte pubblica e 50% parte sindacale), per cui le regole saranno: 1 portavoce per sigla (eventuali esperti potranno accompagnare il portavoce, ma senza avere diritto di parola). 5. Rapporto medici-azienda: Le Regioni hanno il compito di organizzare e di porre obiettivi alle aziende, che potranno presentare peculiarita’ diverse in base alle caratteristiche territoriali (PDTA con compiti per MMG e per parte pubblica). Il compito dell’azienda  è mediare le decisioni della Regione verso i medici ed elaborare piani operativi pluriennali, che devono prevedere obblighi per l’azienda nel fornire le prestazioni necessarie agli obiettivi previsti dai PDTA. 6. Le UCCP dovranno essere istituite perchè la legge le prevede e non si può rispettare la legge a metà con la sola istituzione delle AFT. 7. Le UCCP, in fase iniziale, non potranno che essere collocate nei poliambulatori dell’ASL. 8. Il referenti di AFT saranno eletti dai medici e non dovranno possedere titoli qualificanti particolari. Se in futuro si decidera’ di prevedere titoli, questi dovranno essere conseguiti attraverso corsi organizzati dalle ASL. 9. Per la questione H16 si seguira’ quanto previsto nell’Accordo Stato-Regioni del 2016 sulla continuita’ assistenziale da garantire ai cittadini con 3 possibili opzioni da calibrarsi in base alle caratteristiche demo-oro-geografiche del territorio: a. Centrale unica di chiamata b. Ambulatori H24 di C.A. in sedi pubbliche o meno. c. Fasce orarie differenziate, con incremento di orario di attività diurna e decremento di quella notturna. L’attivita’ di continuita’ assistenziale deve considerare anche il 118 e gli orari di studio dei MMG. 10) Procedimenti disciplinari: qui siamo al tentativo di spacciare l’argomento come una salvaguardia per il MMG, che deve sapere quando firma l’accettazione della convenzione quali sono i suoi compiti e che, come contrattualizzato, deve rispondere all’ASL per le caratteristiche del servizio fornito ai cittadini. In carenza di dettaglio su infrazioni, procedimenti disciplinari e sanzioni, si rischierebbe l’arbitrio del D.G.