Di seguito il chiarimento ricevuto dall’Enpam relativo all’inquadramento nei ruoli della dirigenza e trattamento pensionistico.
La ricongiunzione (L. 45/90) è un istituto a titolo oneroso che consente di trasferire tutti i contributi versati in una o più gestioni pensionistiche cessate verso una posizione previdenziale attiva (da questa possibilità sono esclusi i contributi versati alla gestione separata Inps). Effettuando una ricongiunzione, il trattamento pensionistico viene calcolato in base ai criteri della gestione dove sono stati fatti confluire i propri contributi.
Il cumulo dei periodi assicurativi (c.d. “cumulo contributivo”) è un istituto gratuito che consente agli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cumulare tutti i periodi contributivi (compresi quelli della Gestione Separata Inps), conseguendo un unico trattamento pensionistico. In questo caso, ciascuna gestione determina il trattamento pro quota, secondo le proprie regole di calcolo, e la pensione viene liquidata sempre dall’Inps.
Per richiedere il trattamento previdenziale in cumulo è necessario essere in possesso di un’anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni, non coincidenti tra loro (a tal fine possono essere utilizzati anche gli anni di contribuzione alla “Quota A” dell’Enpam) e, inoltre, non si deve essere già pensionati presso uno degli Enti interessati.
Ciò premesso, per i medici del 118 suoi iscritti, che transiteranno a rapporto di dipendenza con contribuzione Inps, la scelta tra cumulo contributivo o ricongiunzione (con trasferimento della posizione convenzionata Enpam a favore dell’Istituto pubblico) rimane soggettiva e andrà valutata caso per caso.
Infatti, come già anticipato, è necessario tenere conto di diverse variabili, tra cui l’entità della contribuzione e dell’anzianità maturata presso la Gestione dei Medici di Medicina generale, nonché l’età e il numero di anni mancanti per il percepimento della pensione.
Ad ogni modo, dal momento che la presentazione di una istanza di ricongiunzione non è vincolante (dal ricevimento della relativa proposta, infatti, si hanno 60 giorni di tempo per accettarla o meno), inoltrando per tempo la richiesta sarà sempre possibile valutare la scelta più opportuna tra questo istituto e quello del cumulo dei periodi assicurativi.