Statuto

Art. 1 – DEFINIZIONE

Il SIMET è il Sindacato Italiano Medici del Territorio.
È una organizzazione sindacale senza fini di lucro, di utilità sociale ed è apartitica e aconfessionale.

Il SIMET è suddiviso in due AREE: dei DIPENDENTI e dei CONVENZIONATI.

 

Art. 2 ‐ OBIETTIVI E SCOPI

Il SIMET persegue i seguenti obiettivi:

  1. tutela degli interessi giuridici, economici, professionali, previdenziali e salvaguardia degli aspetti etico‐morali degli iscritti;
  2. difesa sindacale del rapporto di lavoro e governo accorto dell’autonomia e della piena rappresentatività nella centralità del S.S.N.;
  3. formazione professionale ed aggiornamento scientifico ‐ culturale degli iscritti e non iscritti finalizzato anche all’ECM, allo sviluppo di una medicina centrata sulla promozione e sulla tutela della salute del cittadino e delle comunità;
  4. azioni di stimolo verso le istituzioni, per una politica sanitaria pubblica integrata fra le diverse articolazioni del S.S.N., equa, equilibrata ed efficace per le popolazioni assistite;
  5. valorizzazione della sanità territoriale, quale strumento di integrazione, promozione della salute, prevenzione collettiva e razionalizzazione della spesa sanitaria.

Il SIMET può aderire ad intese e federazioni con altre associazioni e organizzazioni sindacali che perseguano gli stessi obiettivi, nel pieno ed integrale mantenimento della propria indipendenza organizzativa, amministrativa e patrimoniale.

Il SIMET ha sede sociale e nazionale in Roma ‐ Piazza Sforza Cesarini n. 30.

 

Art. 3 – ISCRITTI

Al SIMET possono iscriversi: i dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale, i medici convenzionati con il SSN o titolari di altre tipologie di rapporto di lavoro con il SSN, gli altri dirigenti sanitari del SSN, i dirigenti medici e sanitari delle ARPA, i medici dell’INPS sia dipendenti che a rapporto libero professionale, i medici dipendenti e convenzionati con strutture sanitarie private, tutti i medici dipendenti pubblici dei ministeri, delle università, delle regioni e degli enti locali, i medici operanti in strutture penitenziarie, i medici specializzandi, medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, i medici pensionati già appartenenti alle suddette categorie.
La qualità di iscritto si perde per morte, dimissione, morosità, indegnità e per altro comportamento contrario al presente statuto.

 

Art. 4 – ADESIONI A FEDERAZIONI

Il SIMET approva lo Statuto della FASSID di cui è costituente.

Per tale effetto le deleghe del Simet per l’Area dei Medici Dirigenti Dipendenti vengono trasferite per successione alla FASSID.
Il SIMET mantiene la sua capacità associativa e la sua autonomia economica ed organizzativa rispetto alla Federazione costituita.
Il SIMET approva lo Statuto della FMT di cui è costituente.
Per tale effetto le deleghe del Simet per l’Area dei Convenzionati per i Medici di Medicina Generale vengono trasferite per successione alla FMT.
Il SIMET mantiene la sua capacità associativa e la sua autonomia economica ed organizzativa rispetto alla Federazione costituita.

Art. 5 – AREE ed ORGANI

Il SIMET è suddiviso in due AREE: AREA dei DIPENDENTI e AREA dei CONVENZIONATI.

Sono organi del SIMET:
a livello NAZIONALE:
il CONGRESSO NAZIONALE
il CONSIGLIO NAZIONALE
la SEGRETERIA NAZIONALE
l’ESECUTIVO NAZIONALE
il PRESIDENTE NAZIONALE
il SEGRETARIO NAZIONALE
il VICE SEGRETARIO NAZIONALE 
il VICE SEGRETARIO NAZIONALE AREA DEI CONVENZIONATI
il TESORIERE NAZIONALE
il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
il COLLEGIO DEI PROBIVIRI
il COORDINAMENTO PENSIONATI
a livello REGIONALE:
l’ASSEMBLEA REGIONALE
il DIRETTIVO REGIONALE
il SEGRETARIO REGIONALE
il VICE SEGRETARIO REGIONALE
il TESORIERE REGIONALE
il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
a livello PROVINCIALE:
l’ASSEMBLEA PROVINCIALE
il DIRETTIVO PROVINCIALE
il SEGRETARIO PROVINCIALE
il VICE SEGRETARIO PROVINCIALE
i DELEGATI AZIENDALI
il TESORIERE PROVINCIALE
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Le cariche dei diversi livelli istituzionali devono essere ricoperte di norma da iscritti in regola con il pagamento della quota associativa da almeno 3 anni.
Le sezioni regionali e provinciali hanno una propria autonoma organizzazione statutaria purché in coerenza con i principi dello Statuto e Regolamento nazionale. Tale modello organizzativo dovrà essere validato preventivamente dal Consiglio Nazionale.
Gli iscritti che ricoprono cariche istituzionali prestano la loro opera a titolo gratuito.
Gli stessi hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute e documentate da parte della propria tesoreria locale, ove presente, o dalla tesoreria nazionale, esclusivamente in caso di delega conferita dal Segretario Nazionale per compiti istituzionali e di rappresentanza.

 

Art. 6 ‐ CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante del Sindacato.

Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria, di norma, ogni anno e in via straordinaria quando almeno 1/3 delle sezioni ne faccia richiesta o su istanza a maggioranza qualificata (2/3) della Segreteria Nazionale.

Il Congresso Nazionale può subire il rinvio di un anno su proposta del Segretario Nazionale, concordata all’interno della Segreteria Nazionale.
Ogni 5 anni il Congresso è elettivo.
La elezione della Segreteria Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri avviene a maggioranza semplice.

Ciascun delegato partecipa al Congresso Nazionale con un numero di voti pari alla media degli iscritti in regola con le quote sociali nel quadriennio precedente, così come risultanti alla Tesoreria Nazionale.

Ai Congressi elettivi il Collegio dei Probiviri in carica funge da Seggio Elettorale e Collegio degli Scrutatori.
Al Congresso Nazionale partecipano tutti gli organi istituzionali e gli iscritti al Sindacato.

Stabilisce inoltre l’importo della quota associativa che deve essere versata dalle sezioni alla Tesoreria Nazionale. La trattenuta della delega sindacale spettante per gli iscritti pensionati che può essere versata anche con diverse modalità.

Approva il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo annuali illustrati dal Tesoriere Nazionale.

La votazione della mozione conclusiva, degli ordini del giorno, dei bilanci, delle proposte di adeguamento della quota di iscrizione, la trattenuta per delega sindacale, della quota spettante per gli iscritti pensionati, delle modifiche allo Statuto e agli altri atti amministrativi è di norma palese.

Per questioni inerenti a persone o elezioni di cariche sociali si vota a scrutinio segreto.
Il Congresso Nazionale viene dichiarato aperto dal Presidente Nazionale ed elegge le cariche congressuali di Presidente, di Vice Presidente e di Segretario del Congresso.

 

Art. 7‐ CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale definisce le linee operative sindacali sulla base dei documenti congressuali e del confronto con le singole realtà regionali.

Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, dal Segretario Nazionale, dai componenti della Segreteria Nazionale, dai Segretari Regionali e dai Segretari Provinciali.
Al Consiglio Nazionale possono partecipare gli organismi rappresentativi Nazionali delle organizzazioni confluite nell’ Area SIMET della FASSID, che hanno mantenuto la propria autonomia organizzativa e che hanno trasferito la titolarità delle proprie deleghe per successione alla stessa Area, purché siano in regola con i versamenti dovuti in virtù degli accordi siglati all’atto del conferimento delle proprie deleghe.

Il Consiglio Nazionale è organo di controllo e verifica dell’azione della Segreteria Nazionale rispetto agli indirizzi politico‐programmatici approvati dal Congresso.

Il Consiglio Nazionale partecipa attivamente allo scambio e alla diffusione di informazioni sulla politica sanitaria del Paese, nonché sulle attività, sulle problematiche e sulle iniziative delle Regioni, delle aree e degli organi centrali del Sindacato.

Il Consiglio Nazionale approva, su richiesta della Segreteria Nazionale, eventuali modifiche Statutarie urgenti ed indilazionabili.

 

Art. 8 ‐ PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente nazionale presiede il Consiglio Nazionale ed è il garante istituzionale della corretta applicazione dello Statuto del Sindacato.

Il Presidente Nazionale insedia il Congresso Nazionale.

Il Presidente Nazionale resta in carica 5 anni ed è eletto dal Congresso Nazionale.

 

Art. 9 ‐ SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza legale del SIMET e lo rappresenta altresì a pieno titolo in tutte le sedi politiche economiche e sociali ed ha potere di firma negli atti che derivano da tale rappresentatività. Partecipa come componente al Comitato Direttivo della Federazione FASSID, della quale può assumere le funzioni di coordinatore a rotazione secondo quanto stabilito dallo statuto della Federazione stessa.
Fa inoltre parte del Comitato Esecutivo della FMT, Federazione che assume la rappresentanza dei Medici Convenzionati costituita da FISMU, SIMET, SUMAI, UIL FPL e UMI. 

Viene eletto dal Congresso Nazionale, contemporaneamente agli altri componenti della Segreteria Nazionale ed agli altri organi statutari. Dura in carica 5 anni.

Dirige le attività della Segreteria Nazionale e vigila perché siano osservate le norme dello Statuto e del Regolamento. Nel caso in cui la carica di Segretario Nazionale rimanga vacante, il Vice Segretario ne assume le funzioni vicarie fino alla nomina del nuovo Segretario Nazionale al Congresso Nazionale successivo.

Propone alla Segreteria Nazionale l’attività sindacale e politica e ne cura la esecutività, avvalendosi della stretta collaborazione dell’Esecutivo Nazionale.

Il Segretario Nazionale, nell’ipotesi di inadempienza nel versamento delle quote di competenza a livello Nazionale, come comunicate dalla Tesoreria Nazionale, assume nei confronti degli Organi Regionali e Provinciali, i sottoindicati provvedimenti:

Invito ‐ diffida a termine per il versamento delle quote dovute;

nomina di Commissario ad acta e contestuale avocazione a livello Nazionale, per tutto il tempo necessario, 

delle quote versate dalle Aziende U.S.L. territorialmente competenti alle sezioni commissariate.

Il Segretario Nazionale disporrà di un budget dalla Tesoreria Nazionale comprendente sia le spese sostenute che di rappresentanza per l’espletamento delle sue funzioni istituzionali.

 

Art. 10 ‐ SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale è l’organo deliberante ed esecutivo del sindacato.
E’ composta da:

  • Presidente Nazionale;
  • Segretario Nazionale;
  • Vice Segretario Nazionale;
  • Vice Segretario Nazionale Area dei Convenzionati;
  • Tesoriere Nazionale;
  • Sette rappresentanti dell’Area dei Dipendenti;
  • Sette rappresentanti dell’Area dei Convenzionati.

I componenti della Segreteria Nazionale sono eletti con le modalità previste dall’Art.6

Con apposita delibera la Segreteria Nazionale attribuisce le cariche di Vice Segretario Nazionale e Tesoriere Nazionale.

Per compiti richiedenti particolari competenze può essere cooptato un iscritto non eletto in possesso degli opportuni requisiti.
Possono essere istituiti dei gruppi di lavoro su specifiche tematiche cui possono partecipare anche iscritti non eletti.

 

Art. 11 – ESECUTIVO NAZIONALE

L’Esecutivo Nazionale è formato dal Presidente Nazionale, Segretario Nazionale, dal Vice Segretario Nazionale, dal Vice Segretario Nazionale Area dei Convenzionati, dal Tesoriere Nazionale e dai due Rappresentanti delle Aree dei Dipendenti e dei Convenzionati, ove designati dagli stessi.

L’Esecutivo Nazionale coadiuva direttamente il Segretario Nazionale nella gestione del Sindacato.

L’Esecutivo Nazionale si riunisce ogni qual volta il Segretario Nazionale lo ritiene necessario per esaminare la linea   sindacale.

 

Art. 12 ‐ VICE SEGRETARIO NAZIONALE

Il Vice Segretario Nazionale viene eletto con le stesse norme di tutti gli altri componenti la Segreteria Nazionale ed assume in caso di assenza la funzione vicaria a tutti gli effetti del Segretario Nazionale.
Quando la cessazione delle attività da parte del Segretario Nazionale è definitiva, la funzione vicaria può essere mantenuta fino alla nomina del nuovo Segretario Nazionale al Congresso Nazionale successivo.

Il Vice Segretario affianca l’operato del Segretario Nazionale e ne coadiuva la conduzione politica e l’impostazione generale dei problemi di ordine sindacale.

Il Vice Segretario Nazionale Area Medicina Convenzionata è incaricato a partecipare a tutte le attività a livello Nazionale in merito alla contrattazione ACN – Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Convenzionata.

 

Art. 13 ‐ TESORIERE NAZIONALE

Il Tesoriere Nazionale viene eletto con le stesse norme di tutti gli altri componenti della Segreteria Nazionale. 
Al Tesoriere Nazionale può essere affidata, dal Comitato Direttivo della Federazione FASSID e della Federazione FMT, la gestione del bilancio della relativa Federazione. 

Il Tesoriere Nazionale è responsabile della cassa del Sindacato, sarà coadiuvato da un professionista esterno (Tesoriere Tecnico) nominato dalla Segreteria Nazionale ed iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che opererà con specifico mandato emesso della Segreteria Nazionale con poteri di firma 

su tutti i documenti contabili, sottoporrà annualmente al Tesoriere Nazionale il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo che sarà presentato al Congresso Nazionale.

Riscuote inoltre le quote di competenza di livello Nazionale identifica annualmente gli Organi Regionali e 

Provinciali inadempienti, dandone tempestiva comunicazione al Segretario Nazionale per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

Provvede inoltre ad accreditare la quota di loro competenza alle sezioni Regionali e/o Provinciali che hanno mantenuto una propria autonomia organizzativa statutaria ed hanno optato per la rimessa diretta dell’intera delega degli iscritti al Nazionale.

 

Art. 14 ‐ COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri effettivi ed uno supplente e viene eletto dal Congresso Nazionale. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dai componenti all’interno del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita i controlli amministrativi e contabili, si riunisce una volta all’anno prima del Congresso, redigendo regolare verbale.

 

Art. 15 ‐ COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri effettivi ed uno supplente e viene eletto dal Congresso Nazionale dell’anno precedente a quello elettivo.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri viene eletto nell’ambito del Collegio stesso.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie di ordine disciplinare tra gli iscritti e fra questi e gli organi istituzionali del Sindacato.

Il suo intervento viene richiesto per le questioni più varie di carattere nazionale. Del loro esito viene, comunque, informata la Segreteria Nazionale.

In sede di decisione delle vertenze in corso in tutti i contesti istituzionali gli iscritti e gli uffici centrali e periferici del Sindacato sono obbligati a fornire i documenti e le informazioni richiesti dal Collegio dei Probiviri. Un componente del Collegio dei Probiviri potrà essere designato dal comitato direttivo della FASSID quale componente del Collegio dei Probiviri della Federazione Stessa, potendone assumere la funzione di presidente se individuato come tale.

 

Art. 16 ‐ COORDINAMENTO PENSIONATI

È composto dagli iscritti Simet in quiescenza in regola con il versamento annuale della quota pensionati.

Esprime parere consultivo su richiesta degli organi statutari. Può far parte di specifiche Commissioni di Studio o Gruppi di lavoro su specifiche tematiche. 

 

Art. 17 ‐ ASSEMBLEA REGIONALE

L’Assemblea Regionale si fonda su base Provinciale o Regionale. Nel primo caso l’Assemblea Regionale è composta dai Direttivi Provinciali e dai Delegati Aziendali.

Nel secondo caso l’Assemblea Regionale è costituita da tutti gli iscritti della Regione in regola con il versamento della quota, si riunisce almeno una volta all’anno nei trenta giorni precedenti la data del Congresso Nazionale e delibera i delegati al Congresso Nazionale.

L’Assemblea Regionale delibera gli indirizzi di politica sindacale e sanitaria, stabilisce le quote dei versamenti da parte delle segreterie provinciali, approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuale illustrati dal Tesoriere Regionale.

Le votazioni sono di norma palesi, salvo questioni inerenti persone o/e elezioni di cariche sociali, che avvengono a scrutinio segreto.

L’Assemblea Regionale, in entrambi i casi, è convocata almeno in via ordinaria una volta all’anno o quando il Segretario regionale lo ritenga opportuno ed in via straordinaria quando la richieda i 2/3 dei suoi componenti.

Ad ogni convocazione dell’Assemblea è nominato un Presidente e un Segretario verbalizzante.

 

Art. 18 ‐ DIRETTIVO REGIONALE

Il Direttivo Regionale è l’organo di indirizzo e verifica delle attività del Segretario Regionale.

Nel caso di organizzazione su base provinciale il Direttivo Regionale è costituito dai Segretari e dai Vice Segretari Provinciali.

Nel caso di organizzazione a base regionale viene eletto dall’Assemblea Regionale, che ne determina il numero dei componenti, proporzionalmente al numero degli iscritti assicurando comunque la rappresentatività di tutte le Aree.

Il Direttivo Regionale dura in carica 5 anni.

Il Direttivo Regionale elegge fra gli iscritti il Segretario Regionale, il Vice Segretario Regionale, il Tesoriere Regionale, il Rappresentante delle Aree e i Revisori dei Conti.

Uno dei componenti dell’Area dei Convenzionati deve essere un medico inquadrato ai sensi dell’art. 110 del DPR 270/87 ed uno deve essere un medico di continuità assistenziale o emergenza sanitaria territoriale o medicina dei servizi, quando rappresentati.

Si riunisce su decisione del Segretario Regionale ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno i 2/3 dei componenti il Direttivo. Esamina ed approva i bilanci predisposti dal Tesoriere Regionale.

 

Art. 19 ‐ SEGRETARIO REGIONALE

Il Segretario Regionale è il legale rappresentante del sindacato a livello regionale e ne dirige l’attività.
Convoca e presiede il Direttivo Regionale. Cura i rapporti con la parte pubblica, secondo i deliberati e gli orientamenti espressi dal Direttivo Regionale e dall’Assemblea Regionale.

Cura gli interessi degli iscritti a livello regionale di natura politico ‐ legislativa, sindacale e amministrativa.
Può assumere le funzioni di Coordinatore Regionale delle Federazioni cui Simet afferisce.

 

Art. 20 ‐ VICE SEGRETARIO REGIONALE

Coadiuva il Segretario Regionale in ogni attività ed iniziativa, ne assume le funzioni vicarie e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza. Il determinarsi di una assenza definitiva comporta il mantenimento della sostituzione fino alla elezione del nuovo Segretario Regionale.

 

Art. 21 ‐ TESORIERE REGIONALE

Il Tesoriere Regionale, tiene i registri contabili, redige i bilanci consuntivo e preventivo da presentare al Direttivo, all’Assemblea Regionale e al Tesoriere Nazionale per verifica e ratifica. Amministra, sempre nel caso di organizzazione regionale, le spese necessarie per il funzionamento degli organi e il finanziamento delle varie iniziative. Cura l’elenco degli iscritti ed è responsabile della tenuta dei libri e della documentazione contabile. E’ preposto alla riscossione   della quota fissata d’iscrizione in rapporto agli iscritti della Regione.

 

Art. 22 ‐ COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi ed uno supplente.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dai componenti all’interno del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita i controlli amministrativi e contabili e si riunisce una volta all’anno prima dell’Assemblea Regionale, redigendo regolare verbale.

 

Art. 23 ‐ ASSEMBLEA PROVINCIALE

L’Assemblea provinciale è costituita da tutti gli iscritti della provincia in regola con il pagamento della quota e si riunisce almeno una volta l’anno, nei 30 giorni precedenti la data del Congresso Nazionale o quando il Segretario Provinciale lo ritenga opportuno. Si può riunire in via straordinaria, quando l’Assemblea Provinciale a maggioranza qualificata (2/3) ne faccia richiesta. La comunicazione delle convocazioni viene trasmessa alla Segreteria Nazionale, che può inviare un suo delegato. L’Assemblea Provinciale delibera i propri rappresentanti al Congresso Nazionale.

 

Art. 24 ‐ DIRETTIVO PROVINCIALE

Il Direttivo Provinciale è l’organo di indirizzo, controllo e verifica delle attività del Segretario Provinciale.

Viene eletto ogni 5 anni dagli iscritti in modo proporzionale al numero degli iscritti di ogni area. Il Direttivo Provinciale è composto da 5 membri se gli iscritti non superano i 50, da sette membri se gli iscritti sono tra 50 e 100, da nove membri se gli iscritti superano i 100. 

Esamina ed approva le delibere proposte dalla Segretario Provinciale.

Esamina ed approva i bilanci predisposti dal Tesoriere Provinciale.

Elegge al suo interno il Segretario Provinciale, il Vice Segretario Provinciale, il Tesoriere Provinciale e i Rappresentanti delle Aree. Uno dei componenti dell’Area dei Convenzionati deve essere un medico inquadrato ai sensi dell’art. 110 del DPR   270/87 ed uno deve essere un medico di continuità assistenziale o emergenza sanitaria territoriale o medicina dei servizi, quando rappresentati.

 

Art. 25 ‐ SEGRETARIO PROVINCIALE

Il Segretario Provinciale è il legale rappresentante del sindacato a livello provinciale e ne dirige l’attività. Convoca e presiede il Direttivo Provinciale e l’Assemblea Provinciale.

Ha compiti di piena rappresentatività nei rapporti con la parte pubblica, secondo i deliberati e gli orientamenti espressi dal Direttivo e dall’Assemblea Provinciale.

È il rappresentante di tutti gli iscritti della Provincia, ne cura a livello locale gli interessi di natura politico ‐ 

legislativa, sindacale e amministrativa. Rappresenta inoltre la sezione nei Consigli Nazionali e al Congresso Nazionale.

Il Segretario Provinciale viene nominato nell’ambito del Direttivo Provinciale eletto. Presiede l’assemblea elettiva e il seggio elettorale.

 

Art. 26 ‐ VICE SEGRETARIO PROVINCIALE

Coadiuva il Segretario Provinciale in ogni attività ed iniziativa, ne assume la funzione vicaria e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza. Nella evenienza in cui questa sia definitiva la sostituzione si protrae fino alla elezione del nuovo Segretario provinciale alla riunione successiva del Comitato provinciale.

 

Art. 27 ‐ TESORIERE PROVINCIALE

Il Tesoriere Provinciale riscuote la quota di competenza, tiene i registri contabili, redige i bilanci consuntivo e preventivo da presentare al Direttivo Provinciale, all’Assemblea Provinciale e al Tesoriere Nazionale per verifica e ratifica. Amministra le spese necessarie per il funzionamento degli organi e il finanziamento delle varie iniziative. Cura l’elenco degli iscritti della sezione ed è responsabile della tenuta dei libri e della documentazione contabile. Versa alla Tesoreria regionale la quota fissata per il fondo regionale.

 

Art. 28 ‐ COLLEGIO PROVINCIALE DEI REVISORI DEI CONTI

E’ composto da 3 membri titolari e da un membro supplente, eletti contemporaneamente al Direttivo Provinciale e dura in carica 5 anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita i controlli amministrativi e contabili, si riunisce una volta all’anno prima del Congresso e redige regolare verbale.

 

Art. 29 ‐ DELEGATO AZIENDALE

Il delegato aziendale viene eletto dagli iscritti dell’Azienda nell’ambito delle elezioni del Direttivo Provinciale e dura in carica 5 anni.

Nel caso in cui la ASL coincida con il territorio provinciale il delegato viene nominato dal Direttivo Provinciale fra i suoi componenti.

È il rappresentante ufficiale all’interno dell’azienda e cura i rapporti dell’Area dei convenzionati con l’Azienda. Rappresenta l’Area SIMET nell’ambito della rappresentanza aziendale FASSID.

Dirime le controversie degli iscritti con l’Azienda. Partecipa all’Assemblea Provinciale o Regionale.

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