In caso contrario il direttore della ASL paga i danni

Dic 9, 2010

i dirigenti della ASL sono ritenuti responsabili e chiamati al risarcimento del danno, in questo caso a pagare ad un ex dipendente differenze retributive per aver svolto mansioni superiori a quelle attribuite. E’ questa la determina della Corte dei Conti della Regione Lazio, che con sentenza 2019/2010 ha condannato alcuni dirigenti della ASL di Frosinone, in quanto l’art. 52 del Dlgs 165/2001 prevede che "il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti a qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. ". Solo in caso di obiettive esigenze del servizio , nel caso di vacanza del posto in organico, il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, ma per non più di 6 mesi. In ogni caso il lavoratore in questione ha diritto alla differenza retributiva. mentre a quanto pare i dirigenti della ASL hanno lasciato che il lavoratore svolgesse mansioni superiori senza apportare alcun provvedimento correttivo alla situazione.  Contestualmente il Tribunale di Cassino  ha riconosciuto l’obbligo degli scatti di carriera ad una dottoressa sempre in servizio presso la ASL di Frosinone, dirigente medico di I livello che lamentava di non aver avuto alcun incarico dirigenziale sin dal luglio 1998.