Con riferimento ad alcune notizie di stampa relative alle denunce della CGIL sul fatto che le norme sulla malattia previste dalla legge 133/2008 penalizzerebbero la prevenzione della salute, si fa presente che tali norme riguardano esclusivamente le assenze per malattia e che già prima della loro entrata in vigore non erano previste assenze per le visite periodiche preventive. In questo caso i lavoratori possono utilizzare dei permessi orari previsti nei contratti collettivi. Del resto la normativa attuale è identica a quella del settore privato. Anche per quanto riguarda le donne in gravidanza, essa non ha modificato le disposizioni preesistenti sui congedi parentali. Si ricorda infine che la legge 133/2008 sulle assenze penalizza solo la parte del trattamento accessorio, cioè la parte destinata alla produttività e non lo stipendio.