Se il cielo sembrava schiarirsi con la richiesta da parte degli Ordini dei Medici dell’autocertificazione per i primi tre giorni di malattia, le nubi tornano più nere che mai sulle teste dei camici bianchi. Nel mirino la certificazione del Mmg, privato del suo valore di atto pubblico assistito da fede privilegiata (ossia valido fino a querela di falso). Le patologie associate a pochi giorni di malattia (come vertigini, cefalee o disturbi mestruali, ndr) non sono accertabili dal medico in modo oggettivo. La sentenza n. 18507/2016 della Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi in merito alla compatibilità delle condizioni di salute di un lavoratore (assente per dichiarata lombosciatalgia) e trovato a eseguire lavori sul tetto di casa, afferma di fatto il disconoscimento del certificato medico attestante la malattia del lavoratore. C’è di più: rispetto a una sentenza precedente (la n. 1711/2016, che afferma la possibilità del datore di lavoro di eseguire accertamenti sanitari privatamente in caso di gravi sospetti – elemento determinante per la legittimità dei controlli), questo verdetto della Corte porta tutto alle estreme conseguenze: è sufficiente la “mera ipotesi” che il lavoratore stia compiendo atti illeciti.
