Sottolineiamo alcune norme che incideranno direttamente sul lavoro pubblico, confermando e inasprendo la volontà persecutoria nei confronti dei pubblici dipendenti, ed in particolare sui medici. Leggi la dichiarazione del Segretario Mazzoni a Panorama Sanità
Leggi Dichiarazione Mazzoni ADNKRONOS
Mobilità
Viene regolamentato l’istituto della mobilità, prevedendo che in caso di conferimento di funzioni statali ad altri enti, o di esternalizzazione, al personale dichiarato in esubero si applica l’articolo che regolamenta il tema delle eccedenze di personale e la mobilità collettiva ( art.33/165, che stabilisce un periodo massimo di tre anni, al termine dei quali, in assenza di riassorbimento all’interno di un’Amministrazione, scatta il licenziamento), sul quale è già intervenuto il dlgs 150/2009. Sono in sostanza individuate due specifiche casistiche di applicazione della norma che regolamenta la mobilità collettiva, estesa ai casi di conferimento di funzioni ad altra Amministrazione, o di esternalizzazione di attività.
Part time
La legge interviene sulla disciplina del Part-Time aumentando il potere discrezionale delle amministrazioni. Rende retroattiva una modifica nella disciplina introdotta dal DL 112/2008, che aveva vigore solo per i futuri part-time. Con questa previsione, invece, le Amministrazioni possono, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ridiscutere tutti i part-time già concessi, negando la trasformazione ( anche se già avvenuta) nel caso di conflitto di interessi con un altro lavoro autonomo o subordinato, o se “per le mansioni svolte e per le posizioni organizzative ricoperte” possa esservi pregiudizio all’efficacia e alla funzionalità dell’amministrazione. La doppia modifica: la retroattività e il generico “pregiudizio” può produrre una rimessa in discussione dei rapporti in essere con piena discrezionalità delle Amministrazioni che debbono essere chiamate a dimostrare la qualità del pregiudizio.
Aspettativa
Viene prevista una specifica aspettativa per 12 mesi per “avviare attività professionali ed imprenditoriali” con conseguente sospensione del regime di incompatibilità per lo stesso periodo.
Pari opportunità
Si istituisce in tutte le Pubbliche Amministrazioni il nuovo “ Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che unifica i precedenti Comitati per le pari opportunità e quelli “sul fenomeno del mobbing”, istituiti per via contrattuale, e che agisce sulla base delle funzioni stabilite da leggi, contratti e altre disposizioni.
Pensionamento a 70 anni
Continuano a coesistere 2 misure “discrezionali” che danno poteri “straordinari” alle amministrazioni pubbliche ed alla politica. Da un lato è prevista con questa legge, se approvata, la possibilità per i medici pubblici e i dirigenti del ruolo sanitario in servizio alla data dell’1.1.2010 di andare in pensione, su propria istanza, con 40 anni di contributi effettivi, ma senza oltrepassare i 70 anni di età. Si introduce di fatto il pensionamento a 70 anni. Migliaia di precari vedranno allontanarsi la stabilizzazione del rapporto di lavoro, specificando la norma che la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti, oltre che penalizzare la carriera professionale di migliaia di medici. Dall’altro non risulta abrogata la norma della “rottamazione arbitraria” da parte delle aziende nei confronti dei medici con 40 anni di anzianità contributiva (compresi i riscatti). La possibilità della permanenza in servizio dai 65 anni ai 67 viene soppressa.
Legge 104
Vengono modificate in peggio le norme per l’assistenza ai portatori di handicap (L. 104/92), stabilendo che, salvo per i figli in condizione di handicap grave, il diritto ai permessi è riconosciuto ad una sola persona. Inoltre i permessi per l’assistenza sono fruibili solo per coniuge, parente o affini entro il secondo grado (ovvero il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni o siano, invalidi, deceduti o mancanti).
