DL 185/2012: cosa cambia

Dic 3, 2012

L’art. 12, comma 10, del D.L. n. 78/2010 -convertito in L. n. 122/2010- prescrive che il computo dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dall’01.01.2011, avvenga secondo la disciplina di cui all’art. 2120 Cod. Civ., con l’applicazione di un’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, e quindi una liquidazione di entità minore, ed, in maniera del tutto illegittima, aveva mantenuto la trattenuta a carico del dipendente del 2,50%, creando la disparità di trattamento con i dipendenti privati cassata dalla Corte Costituzionale. E’ successivamente intervenuto il DL 185/2012 che ha abrogato la norma con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2011. In pratica il D.L. dispone che: 1) E’ ripristinato il TFS fin dal 01/01/2011. Quindi per i lavoratori già in servizio al 31/12/2000 tornano al regime di TFS. 2) La trattenuta del 2,5% rimane quindi in vigore, essendo collegata al regime del TFS). 3) Nulla è dovuto ai lavoratori nemmeno come arretrati delle trattenute effettuate, non essendo di fatto cambiato nulla. 4) Gli effetti di eventuali sentenze sono annullati d’ufficio, salvo sentenze già passate in giudicato, cioè definitive. I processi pendenti sono annullati. 5) I TFS già liquidati in base alla norma abolita sono ricalcolati d’ufficio: se il risultato è favorevole al lavoratore viene pagata l’integrazione, se invece è sfavorevole non si procede al recupero di quanto avuto in eccedenza. Nulla cambia nemmeno per i lavoratori assunti dal 01/01/2001, in quanto erano già soggetti al regime di TFR e per i quali la norma di riferimento è un’altra (e non è mai stata in discussione). Alla luce di quanto sopra, occorre attendere la conversione del DL 185 (è dubbia la possibilità di una retroattività di quasi due anni); se verrà convertito la trattenuta del 2,5% rimarrà e quindi non vi sarà alcuna restituzione. Il consiglio è quindi di aspettare che il DL 185 diventi o meno legge e dopo valutare le opportune iniziative, anche giudiziarie alla luce del testo approvato. Trattenuta del 5 e del 10% sui redditi superiori rispettivamente a 90.000 e 150.000 euro . Tale trattenuta rimane illegittima e bisogna presentare istanza di restituzione, come da modello alegato. Modulo rimborso

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