La Corte costituzionale ha bocciato il fai-da-te della Regione Basilicata su orario di lavoro e assunzioni a tempo determinato. Per una “doppia” violazione dell’articolo 117 della Costituzione (secondo e terzo comma), non aver rispettato le leggi nazionali e, soprattutto, aver rischiato “in proprio” una ulteriore procedura di infrazione Ue dopo quella appena sventata dallo Stato italiano proprio sugli orari di lavoro. Con le leggi regionali 53/2015 e 17/2016 la Regione aveva quantificato su base annuale i periodi di 48 ore di lavoro in base ai quali, secondo la normativa europea, spettano le undici ore di riposo, mentre è previsto che il periodo di riferimento non può superare i quattro mesi, demandando ai soli contratti collettivi di lavoro la possibilità di portare a sei mesi detto periodo o, anche fino a dodici mesi, ma esclusivamente a fronte di specifiche ragioni obiettive, tecniche o organizzative individuate dai medesimi contratti. E aveva acquisito personale sanitario a tempo determinato, anche nella forma di lavoro in somministrazione, fino a una spesa massima complessiva pari al costo sostenuto nel 2015 per il periodo di assenza del personale dipendente in caso di maternità, malattia, aspettative, fruizione di altri benefici, distacchi, comandi e permessi previsti dalla normativa, un costo che non viene computato agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessiva del personale stabiliti dalla normativa nazionale e regionale. La Corte rileva che le disposizioni regionali censurate in materia di orario di lavoro del personale sanitario incidono su aspetti disciplinati dalla normativa statale, applicabile anche all’orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, concernenti alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e sul recepimento della direttiva Ue sugli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Risulta, dunque, evidente, sottolinea la Corte costituzionale, che le previsioni regionali censurate ledono la riserva che il legislatore nazionale ha assegnato in via esclusiva all’autonomia collettiva di poter derogare, entro precisi limiti e a determinate condizioni, alle disposizioni in materia di durata massima settimanale del lavoro e di riposo giornaliero, poste dal legislatore nazionale stesso in via generale. A fronte di ciò la normativa regionale censurata deve ritenersi anzitutto lesiva della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Costituzione. 2. Per quanto riguarda il personale a tempo determinato, la disposizione regionale è in contrasto con i limiti di assunzione di personale a tempo determinato, nelle varie tipologie contrattuali, posti per le pubbliche amministrazioni, ledendo i principi di coordinamento della finanza pubblica, che queste configurano. La norma regionale risulta in contrasto con le disposizioni nazionali e, in particolare, con la previsione che, ai fini del giudizio, assume peculiare rilievo quale norma interposta. “Questa Corte – conclude la sentenza – ha già avuto modo di affermare ripetutamente, proprio in riferimento all’art. 9, comma 28, del Dl n. 78 del 2010, che lo Stato, nell’esercizio della sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, può legittimamente porre, anche alle regioni, limiti alle possibilità di assunzione a tempo determinato, e che la predetta disposizione costituisce principio generale di coordinamento della finanza pubblica, ai quali si devono adeguare le regioni stesse, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale (sentenze n. 61 del 2014, n. 18 del 2013 e n. 173 del 2012).
