Riconosciuto il primato dell’assistenza sull’obbligo amministrativo

Feb 17, 2011

Si è conclusa da pochi minuti la complessa trattativa per la definizione della circolare relativa alla certificazione on line. Questa circolare non costituisce la soluzione definitiva del problema: la legge resta inalterata. Tuttavia l’azione  delle organizzazioni sindacali è riuscita a produrre un emendamento che è stato fatto proprio dalla maggioranza (cosiddetto emendamento Battaglia) che sta facendo il suo corso, pur rallentato dai problemi istituzionali a tutti noti che il nostro Paese sta affrontando. Il problema contingente tuttavia è stato quello di reagire al rifiuto del Ministro Brunetta a confermare una proroga del sanzionamento scaduta il 31 gennaio, per consentire ai medici di gestire l’innovazione senza minacce umilianti, che restano tali indipendentemente dal fatto che siano concretizzabili o meno. In questa circolare il Ministero dell’Innovazione ha dovuto riconoscere alcune cose molto importanti: 1.La necessità che le regioni forniscano a tutti i medici i fattori di produzione (…più a monte, lo stesso funzionamento del sistema è naturalmente condizionato dalla messa a disposizione degli strumenti tecnici e delle apparecchiature necessari in ogni struttura e presidio pubblico (studi dei mdf, ndr) interessato dal processo (Parere UPPA n.45/08 concernente l’art.71 del decreto legge n.112/08), che per la sua attuazione richiede l’attiva collaborazione ed iniziativa di tutti gli enti istituzionalmente coinvolti…). 2.La necessità, prima di aprire procedimenti disciplinari, comunque gestiti nell’ambito dei contratti e convenzioni, di definire la gradualità e la proporzionalità delle sanzioni. Tale definizione, per quanto ci riguarda dovrà necessariamente passare attraverso un adeguamento dell’ACN, eventualità peraltro auspicata nella circolare stessa (…per quanto riguarda i professionisti convenzionati si rimanda alla Conferenza Stato Regioni la valutazione dell’opportunità di integrare gli Accordi Collettivi Nazionali vigenti per la definizione di quanto al presente paragrafo…). 3.Circa la gradualità delle sanzioni è stata data un’importante interpretazione al famigerato termine di “reiterazione”, peraltro coerente con leggi interpretative di tale concetto (DL.vo 106/2009) e pronunce della Suprema Corte di Cassazione, rif. sentenza 25 giugno 2008, n. 17439, (…la reiterazione è da intendersi come recidiva ovvero irrogazione di successive sanzioni a carico di un soggetto già sanzionato per la violazione dell’obbligo di trasmissione telematica dei certificati. La valutazione circa l’irrogazione delle sanzioni più gravi del licenziamento e della decadenza dalla convenzione va effettuata tenendo conto dei menzionati criteri di gradualità e proporzionalità, in base alle previsioni degli accordi e contratti collettivi di riferimento, che consentono di modulare la gravità della sanzione anche nelle ipotesi di reiterazione. A tal riguardo è inoltre opportuno segnalare che i contratti collettivi di riferimento prevedono delle clausole di salvaguardia nei confronti dell’incolpato, secondo le quali, decorso un certo periodo di tempo, non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari già irrogate…). Interpretazione che collegata ai suddetti riferimenti giuridici, sposta la valutazione dal sanzionamento dell’atto ripetuto alla valutazione della ripetizione di sanzioni della stessa indole. 4.La possibilità delle regioni di poter esentare dall’avvio dei procedimenti interi servizi o specifiche attività assistenziali (118, guardia medica, assistenza domiciliare, ecc.). 5.Il ridimensionamento del significato dei Call Center in senso di provvisorietà di sistema e soprattutto, il risultato più importante, il riconoscimento del primato dell’assistenza sull’obbligo amministrativo e il riconoscimento della necessaria discrezionalità del medico nel decidere di ricorrere al certificato cartaceo per non ostacolare l’attività assistenziale (…è consentito il certificato cartaceo nel caso in cui i tempi richiesti dal call center o dal risponditore automatico, in situazioni contingenti, confliggano con il dovere primario di assolvere gli obblighi assistenziali (art. 4 comma 1 L. 689/1981)). In conclusione si sono fatti dei passi avanti soprattutto nella direzione di non lasciare spazi interpretativi che potevano creare derive applicative della Legge mantenendo però ferma l’intenzione di eliminare tutti i contenuti della stessa che la categoria medica non solo non merita ma non è disposta a tollerare.