Secondo il TAR è ammissibile

Gen 28, 2012

Un Comune, avendo ricevuto richiesta dall’Inail di inviare la denuncia di malattia professionale relativa a una sua dipendente, con la quale era in corso un contenzioso innanzi al giudice del lavoro, ha proposto istanza per l’accesso al fascicolo sanitario della lavoratrice presso l’Istituto assicurativo al fine di acquisire i documenti e le certificazioni mediche che avevano condotto al riconoscimento della malattia professionale. La richiesta era motivata dalla necessità di valutare la compatibilità tra le mansioni contrattuali della dipendente ed il suo stato di salute. L’Inail ha negato l’accesso motivando il rifiuto con la circostanza che quelli richiesti erano documenti relativi allo stato di salute di una persona e non avrebbero potuto essere divulgati poiché nella specie il Comune non faceva valere un diritto di rango pari a quello alla riservatezza dell’interessata, e inoltre perché a suo dire la richiesta era indeterminata e generica. Diritto ed esito del giudizio Il Tar Toscana, pur rigettando il ricorso proposto dall’Ente locale avverso il diniego Inail per talune ulteriori motivazioni, ha comunque osservato che la richiesta sarebbe astrattamente ammissibile poiché la situazione giuridicamente rilevante che l’Amministrazione intende tutelare con l’istanza ostensiva ha rilievo costituzionale, essendo rapportabile al buon andamento degli uffici pubblici tutelato dall’articolo 97 della Costituzione. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]