In tema di rapporti parasubordinati (medici convenzionati) l’esercizio da parte dell’Amministrazione sanitaria del potere unilaterale di sospensione cautelare del professionista dal servizio, in relazione alla proposizione di azioni disciplinari o penali nei confronti del medesimo, comporta la sospensione della prestazione lavorativa che, in assenza di una disciplina specifica, non produce effetti estintivi dell’obbligazione retributiva; ne consegue il diritto del medico convenzionato di esigere il pagamento dei corrispettivi in costanza del periodo di sospensione cautelare e, dunque, il decorso della prescrizione ex art. 2935 c.c. sin dal momento della loro maturazione. Dott.ssa Maurizia Lanzano
