Con ordinanza n. 01553/2017 del 14 settembre 2017 il TAR della Lombardia ha respinto la richiesta di sospensione della delibera regionale X-6551 del 4.5.2017 richiesta dal SIMET ritenendo che "non sono stati evidenziati sufficienti elementi in termini di pregiudizio grave ed irreparabile da parte dei ricorrenti (sia per il medico di medicina generale sia per l’organizzazione di categoria) derivante immediatamente dal nuovo modello organizzativo della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili, anche tenuto conto che: – il medico di medicina generale può scegliere se aderire o meno al nuovo modello assistenziale; – i pazienti sono liberi di scegliere il nuovo modello organizzativo ovvero di continuare con il modello assistenziale pregresso, di talchè il paventato pregiudizio di una deminutio del ruolo del medico di medicina generale è allo stato solo ipotetico". Nell’ordinanza però il TAR ha anche precisato che "impregiudicata ogni questione in rito, la complessità delle questioni non si presta ad essere deliberata in sede cautelare". Nel linguaggio giuridico significa che, essendo le questioni poste molto complesse, il TAR non ha ritenuto di entrare nel merito in sede di richiesta di sospensiva e che la decisione di respingere la sospensione della delibera non pregiudica in alcun modo il giudizio di merito, aperto ancora a qualsiasi esito. Questa ordinanza di fatto lascia per il momento le cose come sono, il ricorso non è stato respinto ma il giudizio di merito solo rimandato, essendoci già in calendario altri ricorsi in cui non era stata chiesta la sospensione cautelare della delibera. Continua a leggere sul sito di SIMET Lombardia