Cari colleghi, come da mia precedente comunicazione del 30 aprile scorso ricordo la decisione del nostro sindacato di non aderire allo sciopero del 19 maggio promosso dalla FINMG. A tal fine ricordo il comma 6 dell’art.31 dell’ACN che recita: ART. 31 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO. PRESTAZIONI INDISPENSABILI E LORO MODALITÀ DI EROGAZIONE. omissis 6. Il medico convenzionato è tenuto a comunicare per iscritto alla Azienda la propria non adesione all’agitazione entro le 24 ore precedenti nel rispetto delle modalità concordate a livello regionale. 7. L’adesione all’agitazione sindacale comporta la trattenuta del compenso relativo all’intero periodo di astensione dall’attività convenzionale. Sono fatte salve modalità diverse concordate a livello regionale, al fine di garantire ai cittadini i servizi essenziali e le prestazioni urgenti. Omissis 16. La comunicazione di cui al comma 6 non è dovuta, da parte dei medici iscritti a Sindacati firmatari del presente Accordo: Omissis b) nel caso in cui il Sindacato di appartenenza abbia comunicato all’Azienda la sospensione o la revoca dello sciopero o la non adesione della sua organizzazione a manifestazioni indette da altri sindacati. 17. La dovuta e mancata comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale comporta la trattenuta del compenso relativo all’intero periodo di astensione dall’attività convenzionale o, se del caso, dal suo inizio e fino al giorno, compreso, della eventuale comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale stessa. Chiedo quindi a tutti i responsabili della nostra organizzazione di procedere alle comunicazioni di non adesione allo sciopero.
