Con la circolare n. 3 del 29 luglio 2013 (leggi), il Dipartimento della Funzione Pubblica ha stabilito che, in assenza di volontari, sarà la P.A. stessa a mettere a riposo i dipendenti in esubero, licenziando quelli con più anni di contributi e che, in base alle regole previgenti alla riforma Fornero, ottengono la pensione entro il 31 dicembre 2014. Su questo tema La Direzione risorse umane della Regione Veneto il 1° agosto 2013 ha richiesto un parere al Dipartimento della Funzione pubblica in ordine alla linea da seguire dopo lo pronuncia della sentenza TAR Lazio n. 2446 del 2013, con lo quale, come è noto, è stata annullata lo circolare n. 2 del’8.3.2012 del DPF nella parte in cui indirizza le pubbliche amministrazioni a collocare a riposo al compimento del limite ordinamentale, i propri dipendenti che hanno raggiunto un qualsiasi diritto a pensione prima del 31.12.2011 e che sono quindi soggetti al regime pensionistico precedente la riforma introdotta dall’art. 24 del d.1. n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011. Il Dipartimento della Funzione pubblica, rispondendo al quesito posto dalla Regione Veneto, ha sottolineato nel parere del 16 settembre (leggi) come il decreto legge n. 101 del 2013 (pubblicato in G.U. il 31.8.2013) ha fornito una interpretazione autentica dell’art. 24, commi 3 e 4, chiarendo che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31.12.2011, comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente l’entrata in vigore del predetto articolo 24. Lo stesso decreto legge ha chiarito anche che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il limite ordinamentale previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafi ci previsti per lo pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il lavoratore ha conseguito a qualsiasi titolo i requisiti per il diritto alla pensione. Ciò stante è confermata l’interpretazione già a suo tempo espressa nella circolare n. 2 dell’8 marzo 2012. Si ricorda che in detta circolare veniva precisato che "rimangono vincolanti per tutti i dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65° anno di età)… in mancanza di diversa indicazione normativa" come quella stabilita per particolari categorie (ad esempio compimento del 70° anno di età per i magistrati, gli avvocati).
Per quanto riguarda il personale medico e la dirigenza sanitaria si ricorda che la legge 183 del 2011 ha stabilito il limite suindicato al compimento del 65° anno di età o, su richiesta dell’interessato, al raggiungi mento dell’anzianità contributiva effettiva di 40 anni e comunque non oltre i 70 anni.