1. Al comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: « dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e le parole: « fatta salva l’applicazione dell’articolo16 del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 503 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti ». 1-bis. Al comma 1 dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo ». 1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010.
