La circolare Madia conferma il pensionamento obbligatorio per i dipendenti pubblici

Feb 23, 2015

Da QUOTIDIANO SANITA’-  Il Ministro della PA Madia ha firmato la circolare che fornisce le interpretazioni in materia come disciplinate dalla Riforma della Pa. Nel testo si sottolinea innanzitutto l’obiettivo: “L’intervento legislativo – si legge nella circolare – è volto a favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni”. Con l’entrata in vigore delle recenti modifiche  la risoluzione del rapporto di lavoro diviene obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l’età limite ordinamentale. Per direttori di struttura complessa e direttori professioni sanitarie limitesale  a 70 anni, ma con dei paletti. La circolare dedica anche una sezione ad hoc le eccezioni in cui si ribadisce che “in alcune ipotesi l’amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge”. Per i dirigenti medici e sanitari di struttura complessa si sottolinea che “perdura la facoltà di proseguire il rapporto superando il limite dei 65 anni su istanza dell’interessato, fino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”. Per quanto riguarda, invece, i dirigenti medici e del ruolo sanitario ai quali non è affidata la responsabilità di una struttura complessa, “le amministrazioni possono applicare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro una volta maturati i nuovi requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata, purché dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età”. Questi medici possono comunque presentare istanza di proseguire il rapporto di lavoro fino al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo (sempre che tale prosecuzione non comporti un aumento del numero dei dirigenti. L’amministrazione potrà tuttavia non accogliere l’istanza stessa ove “decida di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in relazione ai criteri adottati per l’utilizzo della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, tenendo presenti le esigenze organizzative e funzionali e rispettando la parità di trattamento, anche per evitare l’indebita lesione dell’affidamento degli interessati”. CIRCOLARE