La sentenza di Lecce sconfessa la SISAC sui permessi sindacali

Set 5, 2013

Sulla questione delle spese per il sostituto, in caso di permessi sindacali il Tribunale di Lecce ha accolto il ricorso di un medico. Per l’ordinanza leccese il giudice di Roma non esclude il diritto alla retribuzione per permesso sindacale, ha solo censurato la condotta di un medico convenzionato per 20 ore mensili che aveva richiesto alla sua Asl competenze per le ore di sostituzione ex articolo 21 dell’ACN 2005 nella misura di 120 e 180 ore mensili e non nei limiti del suo orario di incarico. “L’accordo nazionale prevede tre ipotesi”, riassume l’avvocato Antonio Puliatti dello stuido legale che ha seguito la causa  – “Per sostituzioni e viaggi per partecipare a trattative in organi previsti in convenzione l’Asl rimborsa la spesa; – invece per espletare l’intero arco del loro mandato medici sindacalisti e parlamentari possono avvalersi di sostituti che pagano loro perché la sostituzione è dovuta ad una loro scelta; – ad ogni sindacato sono riconosciute 3 ore di distacco annuo a iscritto e ogni anno il sindacato ripartisce il monte ore secondo necessità dei suoi esponenti nel limite di 40 ore settimanali (cioè 1500 scelte). Entro tale limite, sancisce il foro leccese, l’Asl paga il sostituto direttamente, seppur con il compenso orario previsto per la continuità assistenziale”. “Il contenuto dell’articolo 21 si ritrova nell’art. 9 del Dpr 270/2000 e, con diversi criteri di calcolo, negli articoli 9 del Dpr 484/96 e 34 del Dpr 314/90 nonché nella convenzione dei pediatri, e le Regioni hanno sempre provveduto al rimborso delle spese sostenute per il sostituto, avvalorando l’effettiva volontà delle parti che emerge palesemente dal dettato contrattuale”.