L’articolo di Sanità24

Apr 11, 2019

 

Se per la legge che per prima ha introdotto i benefici pensionistici a favore dei lavoratori impegnati nelle cosìddette attività usuranti e in cui erano state previste anche alcune prestazioni del settore sanitario, in particolare le attività di pronto soccorso, di chirurgia d’urgenza e di rianimazione, è necessario risalire a ben ventisei anni fa (Dlgs. n.374/93 ), recependo quanto proposto dalla legge di riforma previdenziale, la cosiddetta “Amato”, nel tempo si sono avute tutta una serie di altre disposizioni e interventi legislativi, in particolare in varie leggi finanziarie, che hanno modificato e annullato questa prospettiva ma hanno reso possibile un diverso utilizzo anche per categorie che ne sembravano escluse, quali quelle dei medici e dei sanitari. La più importante novità è stata data, infatti, dal riferimento, quale termine dell’usura in particolare oltre ad altre condizioni lavorative, al lavoro notturno. È stato ritenuto infatti usurante il lavoro notturno prestato per almeno sei ore, comprensive nell’arco di tempo fra la mezzanotte e le cinque del mattino, così come è “usurante” l’attività di quanti, tutte le notti lavorative, sono impegnati per almeno tre ore fra la mezzanotte e le cinque. Sono richiesti 61 anni e sette mesi d’età con almeno 35 anni di contributi, a condizione che la “quota” raggiunga la somma di 97,6, considerando a tal fine anche le frazioni d’età anagrafica e contributiva. Tale quota si applica a chi abbia lavorato di notte per un numero di giorni lavorativi superiori o pari a 78 all’anno. Qualora il numero delle notti risulti compreso fra 72 e 77 le quote salgono rispettivamente a 98,6 e 99,6. Se le notti sono 64 e 71 le quote si innalzano a 99,6 e 100,6. La mansione usurante deve essere stata svolta per almeno sette anni negli ultimi dieci anni d’attività lavorativa oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva. L’accesso alla pensione rimane subordinato al rilascio della certificazione da parte dell’Inps. Gli interessati che ritengono di rientrare nelle condizioni esposte devono produrre la domanda di accertamento del possesso dei requisiti entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello di maturazione dei requisiti stessi. Ricordiamo che la legge di bilancio 2017 ( art. 1, comma 206, della legge n. 232/2016 ) ha avuto il merito di aver introdotto l’ abolizione delle “ finestre ” , che sopravvivevano per questi pensionamenti, con un anticipo dell’epoca di percezione della pensione di 12 mesi per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi. Altra condizione favorevole è stata introdotta con la sospensione degli aumenti dei requisiti per la pensione in base alla speranza di vita per gli anni dal 2019 al 2026. Requisiti agevolati per il trattamento pensionistico anticipato Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, addetti alla cosiddetta “linea catena”, conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno: • dipendenti: quota 97,6 – somma di età e anzianità contributiva – con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni • autonomi: quota 98,6 – somma di età e anzianità contributiva – con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni lavoratori notturni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: • dipendenti: quota 98,6 – somma di età e anzianità contributiva – con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni • autonomi: quota 99,6 – somma di età e anzianità contributiva – con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni lavoratori notturni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: • dipendenti: quota 99,6 – somma di età e anzianità contributiva – con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni • autonomi: quota 100,6 – somma di età e anzianità contributiva – con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni