Riceviamo e volentieri diffondiamo questo articolo/denuncia a firma del nostro dottor Natalino Meloni, certi che sia utile per una riflessione comune.
Il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010 ha introdotto la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. La mediazione è obbligatoria in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Con le norme vigenti, non si può arrivare a giudizio presso il Tribunale, per uno dei motivi che ricadono nel precedente elenco, senza che sia stato espletato un tentativo di mediazione. Il mediatore, per svolgere la propria attività, deve essere iscritto presso un organismo di mediazione, che a sua volta, per essere operante, deve essere inserito in apposito registro previo accreditamento da parte del Ministero della Giustizia, o, in materia di consumo, anche dal Ministero per lo sviluppo economico. Quale requisito di qualificazione è richiesto ai mediatori il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, l’iscrizione a un ordine o collegio professionale. Non è necessario avere cognizioni giuridiche, il compito del mediatore è solo di facilitare le parti nel pervenire ad un accordo che porterà alla definitiva conciliazione. Un mediatore può essere iscritto fino a cinque organismi diversi e un organismo non può comprendere meno di 5 mediatori. Si acquisisce il titolo professionale di mediatore dopo avere effettuato un percorso formativo della durata complessiva non inferiore a 50 ore e ad una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore. La partecipazione ai corsi di formazione ha mediamente un costo di 1500 euro (si va dai rari 500 euro fino a 4-5000 euro). Gli ordini professionali dei medici si stanno attivando per creare degli organismi autonomi, ma è veramente opportuno? Il medico può essere interessato per lo più ai casi di richiesta di risarcimento per danno da responsabilità medica e ai danni fisici secondari a traumi stradali. Ma il danneggiato preferirà che ad effettuare la mediazione sia un medico oppure un qualsiasi cittadino che può più facilmente trovarsi in sintonia con le proprie richieste? E’ probabile che la seconda soluzione sarà la più praticata. E per quanto riguarda le cause da incidente stradale verrà scelto quale mediatore un medico o un esperto di infortunistica che certamente può meglio addentrarsi nelle dinamiche del sinistro? Ed esiste ancora un’altra perplessità: nel caso di responsabilità medica l’avvocato consiglierà al proprio cliente di scegliere un organismo interno al Tribunale, magari con mediatori da lui ben conosciuti, o si rivolgerà all’organismo dell’Ordine dei medici, che tutela una categoria che nell’immaginario collettivo è vista come una casta tendente all’autoprotezione? Sono tutte considerazioni che andrebbero valutate prima di immettersi in un cammino dispendioso per tempo e denaro. Il procedimento di mediazione ha dei costi ben definiti: Sia la parte che inoltra l’istanza, sia la controparte che aderisce, devono pagare una quota fissa di 40 euro + Iva. Poi ognuna delle parti deve contribuire in base al valore della controversia secondo la seguente tabella: Fino a Euro 1.000: Euro 65; da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130; da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240; da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360; da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600; da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000; da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000; da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800; da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200; oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200. Anche nella procedura di mediazione vige il gratuito patrocinio, pertanto agli istanti che dimostreranno di essere nullatenenti, non si potrà far carico di alcuna spesa. Il mediatore che aderisce a degli organismi privati dovrà anche partecipare, nel rispetto del regolamento dell’organismo, ai costi di gestione degli stessi (affitti, spese condominiali, acquisto beni mobili, ecc). In conclusione per il medico che vuole acquisire una qualifica che dia prestigio al proprio curriculum e per colui che vuole cimentarsi in un campo totalmente nuovo e trovare un utile confronto con altri professionisti, accedere alla mediazione può rappresentare una buona chance. Meno probabile è trovare nella mediazione una formula di guadagno: per i più il recupero della somma versata per la formazione sarà da considerarsi un proficuo traguardo. Natalino Meloni