Quesito "esonero" (esonero dal servizio nel quinquiennio che precede il raggiungimento dei 40 anni di servizio utile per il pensionamento)

Feb 20, 2009

3/2/09  XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera.

Esame congiunto delle seguenti interrogazioni e risposta del Ministro
Brunetta:
      

                                             
5-00808 Gnecchi: Applicazione alle ASL dell’articolo 72, comma 1, del     
 decreto-legge n. 112 del 2008.                                             
                                                                            
5-00913  Cazzola: applicazione alle ASL dell’articolo 72, comma 1, del
decreto-legge n. 112 del 2008

(esonero dal servizio nel quinquennio precedente il raggiugimento dei
limiti di età per il pensionamento con particolare riferimento alla
applicabilità della stessa nei confronti del personale delle ASL)

Il ministro Renato BRUNETTA risponde alle interrogazioni in titolo nei
termini riportati in allegato
Amministrazioni che possono dare applicazione all’istituto dell’esonoro
art. 1 co. 72: "ASL in quanto non esplicitamente indicate dalla legge non
possono ritenersi destinatarie della disposizione in esame…. Essendo le
ASL enti del SSN, la valutazione relativa alla eventuale estenszione della
citata norma al personale di tale aziende deve essere rimessa nel rispetto
del Titolo V della cost. alla valutazione delle regioni, che possono quindi
recepire il principio previsto dal comma 1 art. 72 nell’ambito della
propria normativa."
                
XI Commissione – Martedì 3 febbraio 2009

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ALLEGATO
5-00808 Gnecchi: Applicazione alle ASL dell’articolo 72, comma 1, del
decreto-legge n. 112 del 2008.
5-00913 Cazzola: Applicazione alle ASL dell’articolo 72, comma 1, del
decreto-legge n. 112 del 2008.
                           TESTO DELLA RISPOSTA
Con i presenti atti di sindacato ispettivo si chiedono chiarimenti circa
l’esatta interpretazione della norma di cui all’articolo 72, comma 1, del
decreto-legge n. 112 del 2008 (esonero dal servizio nel quinquennio
precedente il raggiungimento dei limiti di età per il pensionamento) con
particolare riferimento alla applicabilità della stessa nei confronti del
personale delle ASL.
Il quesito prospettato dall’interrogante, relativo all’interpretazione
dell’articolo 72 comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è stato già affrontato in
modo esauriente dalla circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 predisposta dagli
Uffici del Dipartimento della funzione pubblica.
Con la suddetta circolare, infatti – di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze – sono stati forniti alcuni opportuni
indirizzi applicativi utili a favorire condotte omogenee da parte delle
pubbliche amministrazioni chiamate a dare esecuzione alla norma in
questione.
Quest’ultima, com’è noto, introduce rilevanti ed innovative disposizioni
che attribuiscono al personale dipendente prossimo al compimento dei limiti
di età per il collocamento a riposo le seguenti facoltà:
esonero dal servizio (commi da 1 a 6);
trattenimento in servizio per un biennio (commi da 7 a 10);
risoluzione del rapporto di lavoro nel caso di raggiungimento
dell’anzianità contributiva di 40 anni (comma 11).
In relazione al primo dei profili sopra richiamati – oggetto
dell’interrogazione in commento, con la quale, infatti, si domandano
delucidazioni in merito all’ambito di applicazione soggettiva della
disposizione di cui al comma 1 del citato articolo 72 – la predetta
circolare chiarisce che le amministrazioni che possono dare applicazione
all’istituto dell’esonero del servizio sono soltanto quelle espressamente
individuate dal richiamato comma 1, senza che sia possibile operare una
interpretazione estensiva della norma medesima. Ciò anche in considerazione
degli inderogabili obiettivi di riduzione della spesa pubblica che il
legislatore ha inteso conseguire con il provvedimento citato.
Pertanto, le Aziende sanitarie locali – in quanto non esplicitamente
indicate dalla legge – non possono ritenersi destinatarie della
disposizione in esame. Ed infatti, laddove la legge ha voluto ricomprendere
anche le Aziende in questione nel novero degli enti destinatari della
disciplina da essa recata lo ha fatto espressamente; è il caso del comma 11
del medesimo articolo 72 che, riguardo alla risoluzione del rapporto di
lavoro a seguito del raggiungimento dell’anzianità

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contributiva di 40 anni, ha richiamato esplicitamente l’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 il quale, a sua volta, include
tra le amministrazioni ivi previste anche le Aziende e gli Enti del
servizio sanitario nazionale.
In ogni caso – essendo le ASL enti del Servizio sanitario nazionale
deputati ad organizzare l’assistenza sanitaria in ambito territoriale – la
valutazione relativa alla eventuale estensione della citata norma al
personale di tali aziende, deve necessariamente essere rimessa, nel
rispetto del Titolo V della Costituzione, alla valutazione delle Regioni
che possono, quindi, recepire il principio previsto dal citato comma 1,
dell’articolo 72, nell’ambito della propria normativa.