Pensioni, La domanda di riscatto del dipendente pubblico non si prescrive

Feb 9, 2021

Una delle problematiche cui spesso si trovano di fronte lavoratori e pensionati riguarda le conseguenze dell’omessa trattazione delle istanze di riscatto o di ricongiunzione dei periodi assicurativi presentate all’Inps. Si tratta di situazioni che si presentano sporadicamente ma che sono fonte di apprensione in quanto possono, nella peggiore delle ipotesi, pregiudicare o ritardare anche l’andata in pensione.  Dal punto di vista legislativo occorre ricordare che anche per le domande di riscatto o di ricongiunzione vige il principio del silenzio-rifiuto in base al quale in difetto di comunicazione da parte dell’ente previdenziale la domanda si intende respinta con conseguente applicabilità dell’ipotesi di decadenza prevista dall’art. 47, d.p.r. n. 639/1970. Questo principio è stato avvalorato anche dalla Corte di Cassazione (si veda ex multis la sentenza 20924/2018). In sostanza se entro tre anni decorrenti dalla data prevista per l’esaurimento del procedimento amministrativo  non viene presentato ricorso giudiziario l’assicurato decade definitivamente dalla possibilità di far accertare il diritto al riscatto o alla ricongiunzione presso un Tribunale. Quanto detto però non vale per le gestioni del pubblico impiego. Nell’ambito pubblico la regola è stata sempre nel senso di trattare le domande di riscatto o di ricongiunzione con ampio ritardo rispetto alla data della loro presentazione. Ancora oggi migliaia di domande risalenti ai primi anni ’90 attendono di essere trattate dall’ente previdenziale, impensabile quindi che siano dichiarate "prescritte".